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Note interpretative su ipotesi 2 biennio | NOTE INTERPRETATIVE DI ALCUNI ARTICOLI DEL TESTO DELLA: “IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE II BIENNIO 2004-2005”
Art. 2 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare nel biennio 2004 - 2005 1. Dall'1 gennaio 2004 al 31 gennaio 2005, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e veterinari a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico dall'art. 35 del CCNL stipulato il 3 novembre 2005, è incrementato di € 60,00 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in € 38.978,00.
2. Dall’1 febbraio 2005 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 è incrementato di ulteriori € 81,00 lordi mensili. Dalla stessa data lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in € 40.031,00. Tabellare : € 40.031,00. pari ad un incremento di 141 € /mese
Art. 5 La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo
Il punto fondamentale di tale remunerazione è l’esperienza professionale di 15 anni
Infatti: • L’incremento annuale per il dirigente lettera c) art. 27 CCNL 2000 ( 15 anni di esperienza professionale) è di € 435,60 dal 1/01/04; di € 539,04 dall’1/02/05 e di € 97,08 dal 31/12/05, di modo che la retribuzione di posizione minima sale da € 2.374,32 a € 3.446,04 per un aumento annuo di € 1071,72. • Anche i dirigenti equiparati, apparentemente fermi ad € 2.374,32 hanno diritto con 15 anni di anzianità alla nuova posizione minima di € 3.446,04 . Tale meccanismo è dinamico e permette a tutti , al raggiungimento dei 15 anni di esperienza professionale di raggiungere la nuova posizione minima di € 3.446,04.
• 4. Gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono(*), pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005. (*)Tale remunerazione si va a sommare alla variabile aziendale
• 5. I destinatari della retribuzione minima contrattuale prevista dai commi 1, 2 e 3 per i dirigenti cui è conferito un incarico lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 (*) sono coloro per i quali la medesima voce alla data del 31 dicembre 2001 era così composta: parte fissa € 4.100,66, parte variabile € 2.520,30, (divenuta di € 2.374,32 alla data del 31 dicembre 2003, ai sensi dell’art. 42 del CCNL 3 novembre 2005). (*) (*) Il parametro è 15 anni di esperienza professionale
6. Per effetto del comma 5 il valore di € 3.446,04 costituisce un nuovo livello stabile di retribuzione di posizione minima contrattuale nell’ambito degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
7. Dopo l’entrata in vigore del presente contratto, la valutazione positiva prevista dall’art. 26, comma 2, lett. c) del CCNL 3 novembre 2005 per il riconoscimento al quindicesimo anno della fascia di indennità di esclusività, è utile, in via prioritaria, anche ai fini dell’attribuzione al dirigente (1) di un incarico – ove disponibile – tra quelli indicati nella lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 per il quale, con il comma 6, si è stabilito il nuovo livello di retribuzione di posizione minima contrattuale. Tale clausola si applica anche in caso di valutazione positiva per il rinnovo dell’incarico ai dirigenti che possiedono la medesima esperienza professionale (2). Ai dirigenti cui è conferito l’incarico previsto dal presente comma, è attribuita la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale del comma 6. E’ fatto salvo da parte dell’azienda il conferimento di altri incarichi tra quelli indicati nelle tavole del presente articolo, secondo le vigenti disposizioni.
(1) Gli altri dirigenti con 15 anni di esperienza professionale oltre quelli del comma 5 (cioè ex equiparati con 15 anni di esperienza professionale) (2) Riguarda coloro che sono già titolari di un incarico lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000, e che non rientrano nei casi precedenti
Riassumendo: con l’applicazione di tali commi, TUTTI i Dirigenti con un esperienza professionale di almeno 15 anni hanno diritto a tale retribuzione. I dirigenti con esperienza professionale inferiore a 15 anni (titolari o meno di incarico) hanno la certezza di raggiungere tale incremento al compimento del 15° anno di esperienza professionale
Art. 8 Turni di guardia notturni
1. Le parti, fermo rimanendo per le aziende e gli enti l’obbligo di previa razionalizzazione della rete interna dei servizi ospedalieri per l’ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale, nel prendere atto degli esiti del monitoraggio previsto dall’art. 16 del CCNL del 3 novembre 2005 per la rilevazione del numero delle guardie notturne effettivamente svolte nelle aziende ed enti considerano sussistenti le condizioni per riesaminare con il presente contratto le modalità di retribuzione di tutte le guardie notturne svolte in azienda dopo aver detratto da quelle fuori dell’orario di lavoro il numero, non superiore al 12% (*), delle guardie complessive retribuibili ai sensi dell’art. 18 del CCNL del 3 novembre 2005.
(*) 12%= € 480 a turno ai sensi dell’art. 18 CCNL 3 novembre 2005. 2. A tal fine, a decorrere dal 31 dicembre 2005, in base alle risorse indicate nell’art 11, commi 2 e 3 per ogni turno di guardia notturna in orario e fuori dell’orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 è stabilito un compenso del valore di € 50,00 (*) (**). Per la corretta determinazione dei turni di guardia notturni da calcolare si rinvia all’allegato n 1. (*) Più circa di € 20,00 di indennità notturna (successivo comma 5) (**) Salvo condizioni locali di miglior favore ….. 5. Il compenso di cui al comma 2, si cumula con l’indennità notturna prevista dall’art. 51, comma 1 del CCNL del 3 novembre 2005.(*) (*) ved. nota comma 2 6. Le parti prendono atto che l’art. 16, comma 2, del CCNL 3 novembre 2005 (1) , è tuttora in vigore. Pertanto, qualora si proceda al pagamento delle ore di lavoro straordinario per l’intero turno (2) di guardia notturna prestato fuori dell’orario di lavoro (3), non si dà luogo all’erogazione del compenso del comma 2. Detto compenso compete invece per le guardie fuori dell’orario di lavoro che diano luogo al recupero dell’orario eccedente.
(1) art. 16, comma 2, del CCNL 3 novembre 2005 “…le guardie espletate fuori dell'orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall'art. 55 ovvero con recupero orario.”
(2) L’intero turno di guardia (tutte le ore e non una parte) deve essere svolto fuori orario e prevedere, quindi, lo straordinario, altrimenti scatta, in aggiunta, il compenso di € 50,00 ( + € 20,00 di indennità notturna, comunque spettanti), salvo condizioni locali migliori.
(3) La guardia notturna remunerata solo con lo straordinario rivalutato comporta un compenso medio di circa € 320
Riassumendo: per ogni turno di guardia notturno è fissato un compenso aggiuntivo di € 50 + € 20 salvo condizioni locali di miglior favore. Tale compenso spetta anche alle guardie notturne fuori orario che vanno in recupero orario. Laddove le guardie notturne fuori orario sono retribuibili con lo straordinario,tali guardie sono effettivamente retribuite solo con lo straordinario rivalutato, ( senza il compenso degli € 50) solo se il turno di guardia è svolto per l’intera durata oraria della guardia fuori orario; altrimenti scatta, in aggiunta, il compenso di € 50,00. Resta il 12% delle guardie complessive aziendali da remunerare con € 480 a turno secondo l’art. 18 CCNL 3 novembre 2005.
Art. 11 Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro ……. 9. A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15%, è fissata in € 24,59. In caso di lavoro notturno o festivo, la tariffa, maggiorata del 30%, è pari ad € 27,80 ed in caso di lavoro notturno festivo, maggiorata del 50%, è pari ad € 32,08. (*) (*)Riassunto retribuzione oraria rivalutata per il lavoro straordinario: • Lavoro diurno = € 24,59. • Lavoro notturno o festivo = € 27,80 • Lavoro notturno e festivo = € 32,08.
Art. 13 (Una tantum)
1. Ad ogni dirigente medico competono le seguenti somme una tantum:
per il 2004: € 200,20; per il 2005: € 426,88. (*)
(*) TOT: € 627,08
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